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Il Decreto Aiuti-bis, entrato in vigore il 10 agosto 2022, convertito in legge il 21 Settembre, ha innalzato la soglia dei fringe benefit esentasse per i dipendenti da 258,23 a 600,00 euro per l’anno fiscale 2022.
I fringe benefit sono compensi accessori (rientrano in questa categoria, ad esempio, i buoni acquisto, l’uso dell’auto aziendale e/o la concessione di finanziamenti agevolati ai dipendenti) perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma come beni e servizi regolati dall’art 51 del T.U.I.R
Il lavoratore non ha alcuna tassazione ai fini IRPEF fino al raggiungimento della soglia (per il datore di lavoro, si tratta di importi deducibili dal reddito d’impresa).
Al contrario, il superamento del limite massimo della defiscalizzazione cosi come sopra esposto comporta l’applicazione della tassazione sull’intera cifra.
La quota mensile del fringe benefit goduta dai dipendenti che usufruiscono di un finanziamento a tasso agevolato inferiore al Tasso BCE si calcola facendo la differenza tra gli interessi che si sarebbero dovuti pagare se si fosse applicato il Tasso BCE e quelli effettivamente pagati in virtù del tasso agevolato applicato, il tutto diviso per due: (INTERESSI TASSO BCE - INTERESSI TASSO APPLICATO) / 2 = FRINGE BENEFIT).
Nei prossimi mesi, ed entro dicembre, le aziende dovranno ricalcolare il valore del fringe benefit legato a finanziamenti a tasso agevolato (sulla base del tasso BCE fissato a fine anno), sommarlo agli altri eventuali fringe benefit percepiti da inizio anno e se tale somma supera la soglia esentasse, effettuare un conguaglio IRPEF.
Negli anni scorsi, considerato il regime di bassa inflazione e di Tassi BCE prossimi allo zero, il problema dei conguagli era marginale, limitato a pochi casi e di entità poco significativa. Quest’anno invece, in regime di alta inflazione e tassi BCE significativamente più alti, soprattutto per i finanziamenti di elevato importo, tasso fisso e di recente stipula potrebbero esserci conguagli negativi anche di non trascurabile importo.
E’ evidente che si tratta di un meccanismo che penalizza i dipendenti bancari rispetto ad altri settori per tre motivi:
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nelle altre categorie del mondo del lavoro è più difficile circoscrivere il valore di un benefit aziendale;
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eseguire il calcolo utilizzando il Tasso BCE di fine anno e non quelli tempo per tempo applicati, in un regime di lotta all’inflazione, è un fattore che amplifica il rischio di conguagli negativi;
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paradossalmente, un prestito o un mutuo erogato da una banca diversa da quella di appartenenza e comunque ad una condizione inferiore all’attuale tasso di riferimento BCE, sarebbero configurati come erogazione a cliente e non a dipendente, senza imposizione fiscale.
Per questi motivi, la FABI, insieme ad altre Organizzazioni, Sindacali e Datoriali, ha sollevato il problema nelle diverse sedi (Esecutivo ed Agenzia delle Entrate) e monitora con attenzione ciò che sta avvenendo nelle singole Aziende.
SEGRETERIA PROVINCIALE