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28 Ottobre 2022
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE MAMME LAVORATRICI CHE RIENTRANO DALLA MATERNITA
Riportiamo una importante previsione della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (art.1 comma 137) che ha introdotto in via sperimentale per il 2022 una novità a sostegno delle mamme, ovvero una riduzione della quota dei contributi previdenziali a carico delle madri lavoratrici del settore privato pari al 50% per 12 mesi.
Tale riduzione decorrerà dalla data del rientro in azienda dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità o dalla data di rientro at lavoro al termine della fruizione dell'astensione facoltativa.
L'INPS, con circolare del 19 settembre 2022 n. 102, ne ha disciplinato la fruizione.
A chi spetta?
A Tutte le mamme lavoratrici del settore privato, indipendentemente dalla tipologia del contratto (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, lavoro domestico o intermittente) e dal regime orario (full time o part time).
Requisiti necessari?
Per poterne fare richiesta è necessario avere usufruito del congedo obbligatorio di maternità e, laddove la lavoratrice abbia usufruito anche dell'astensione facoltativa, la misura trova la sua applicazione alla data del rientro effettivo al lavoro.
Inoltre, la circolare stabilisce che l'esonero contributivo spetta alla lavoratrice anche in caso di provvedimento di interdizione post partum (ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico sulla maternità), al rientro da detto periodo. In tutti i casi il rientro nel posto di lavoro deve avvenire entro it 31 dicembre 2022.
Cosa prevede la norma?
L'esonero e pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di dodici mensilita a partire dalla data di effettivo rientro al lavoro, al termine del periodo di congedo (obbligatorio o parentale) o dall'interdizione post partum.
Cosa accade alla pensione futura?
Lo sgravio non produce alcuna penalizzazione sulla futura pensione.
C'e compatibilità nel caso si usufruisca di altre agevolazioni?
La riduzione della quota dei contributi previdenziali per le neomamme è cumulabile con il bonus contributivo dello 0,8% sui contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 ed incrementato dell'1,2% con it Decreto Aiuti- bis. Pertanto, laddove vi siano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della neomamma sara ridotta dello 0,50% e sulla parte restante si applichera l'ulteriore riduzione.
Come si richiede?
Spetta al datore di lavoro inoltrare la richiesta per conto della lavoratrice all'INPS. Sarà cura della lavoratrice inoltrare domanda alla propria azienda secondo le modalità da questa indicate.
Si ricorda che i contributi a carico dei lavoratori sullo stipendio vanno dal 9,19 al 9,49% della retribuzione ( mentre il 23/24% è a carico del datore di lavoro) quindi lo sconto per la lavoratricie si attesta su un minimo di 4,5% minimo del lordo in busta paga. Ciò sta a significare i seguenti possibili risparmi per le lavoratrici:
maggiorazioni stipendio post maternità (importi minimi
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stipendo lordo
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contributi a carico
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sconto 50%= maggiore importo in busta paga
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2000 euro
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9,19%= 187 euro
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93 euro
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1500 euro
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9,19%= 138 euro
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66 euro circa
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