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16 Agosto 2022
L'INPS comunica con il messaggio 3066/2022 il recepimento delle novità contenute nel dlgs n. 105/2022. Il congedo parentale diventa indennizzabile anche se fruito tra l’ottavo ed il dodicesimo anno di vita del bimbo.
Domande al via anche se l'Istituto non ha ancora aggiornato le procedure applicative per recepirle.
Dal 13 agosto, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022, è operativa la riforma della maternità e paternità.
Nel messaggio Inps 3066/2022 viene chiarito che gli interessati, nell'attesa dell’aggiornamento dei sistemi informativi dell’ente previdenziale, potranno già usufruire dei nuovi congedi presentando domanda ai propri datori di lavoro regolarizzando la fruizione successivamente con la presentazione della domanda all'Inps quando i sistemi verranno aggiornati.
Congedo di paternità obbligatorio
Il "congedo di paternità alternativo", a favore dei papà, anche adottivi o affidatari, lavoratori dipendenti.
Si tratta di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) di astensione obbligatoria, fruibili in via autonoma e indipendente dal congedo della madre, non frazionabili in ore e utilizzabili anche in modo non continuativo. Il congedo è indennizzato al 100% della retribuzione.
Il congedo deve essere fruito nel periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso il caso di morte perinatale ossia nelle 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva).
Si ricorda che fino ad ora il congedo di paternità obbligatorio era fruibile solo nei 5 mesi successivi alla nascita o adozione.
I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del «congedo di paternità alternativo», nel caso di morte della madre o abbandono del bambino.
Congedo parentale
Il dlgs 105/2022 estende il diritto all'indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti fino ai 12 anni di vita del bambino (prima era fino al sesto anno) e prevede una diversa ripartizione tra i genitori.
L'indennità viene riconosciuta per 3 mesi alla madre o al padre non trasferibili dall’uno all’altro. Ad entrambi sono attribuiti ulteriori 3 mesi, in alternativa fra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (prima erano 6 mesi).
Restano, invece, invariati sia i limiti massimi di astensione dal lavoro sia la misura dell’indennità di congedo parentale che, pertanto, resta pari al 30% della retribuzione (fruibile, come detto, fino al 12° anno di vita del bimbo, non più fino all’8° anno).
Se il congedo è fruito per oltre i nove mesi l’indennità spetta solo se il reddito individuale dell’interessato
(madre o padre) sia inferiore a 2,5 volte il Tm (trattamento minimo di pensione).
Lavoro agile
Nel dlgs n. 105/2022 vengono definite anche le norme per i genitori o caregiver che chiedono il lavoro agile (dove è già previsto): il datore di lavoro dovrà dare precedenza alle richieste dei dipendenti (o caregiver) con figli fino ai 12 anni di età o disabili (senza limiti di età).