CCNL – Accordo per spostare alla fine del 2023 i termini del CCNL
27 Luglio 2023Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Agenzia delle entrate – Riscossione Polizza sanitaria
12 Settembre 2023
La politica fiscale
Mutui, prestiti, tasse e quella legge del 1986
La tagliola fiscale e la trappola dei fringe benefits su mutui e finanziamenti.
Il rapido aumento dei tassi di riferimento, voluto dalle politiche monetarie restrittive varate dalla BCE, sta causando problemi di sostenibilità finanziaria a coloro, imprese e soggetti privati, che hanno contratto finanziamenti di qualsiasi tipo, regolati a tasso variabile.
L’argomento è al centro del dibattito e quindi non merita, in questo intervento, ulteriori approfondimenti. Ciò di cui, al contrario, nessuno parla è la trappola fiscale che, molto più silenziosamente ma non meno violentemente, colpisce una quota importante dei soggetti privati.
Il riferimento normativo che attiva questo meccanismo è l’art. 51, comma 4, lett. B del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) del 1986.
L’indicazione dell’anno non è un dettaglio ma serve a ricordare che la normativa è stata emanata 37 anni fa cioè, considerati i ritmi ai quali si muove la realtà quotidiana, un’altra era geologica.
In cosa si sostanzia la trappola fiscale?
In maniera molto semplice: alla persona che ha stipulato un mutuo (o altra forma di finanziamento, es. prestiti, cessioni del V, scoperti di c/c) in forza di una agevolazione diretta con il datore di lavoro o indiretta (il datore di lavoro ha stipulato una convenzione con un intermediario finanziario per erogare finanziamenti ai propri dipendenti) viene applicata una tassazione diretta, calcolata con una formula che tiene conto del tasso effettivamente pagato rispetto al valore del tasso di riferimento.
Questo meccanismo di calcolo colpisce in particolar modo i finanziamenti a tasso fisso ma anche i tassi variabili non ne escono indenni. Inoltre, la tassazione è dovuta anche in presenza di buste paga incapienti.
È normale tutto questo?
Se con “normale” si intende se sia regolato da norme, la risposta è sì: oltre al citato articolo del TUIR vale la Risoluzione 44/E della Agenzie delle Entrate, di recentissima emanazione.
Se, al contrario, con “normale” si intende se sia corretto sul piano dell’equità fiscale, la risposta è no.
Basta un semplice esempio per spiegarlo:
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Il soggetto A, in autonomia, contrae un finanziamento ad un certo tasso: per lui non si attiva alcun prelievo fiscale.
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Il soggetto B, in forza di una convenzione stipulata dal (o con il) datore di lavoro, contrae un finanziamento del tutto identico a quello del soggetto A: per lui si attiva la tagliola fiscale.
E l’effetto negativo non si ferma qui: la maggior imposizione fiscale, infatti, si riflette negativamente anche sul rapporto rata/reddito del soggetto finanziato, sballando tutti i calcoli di sostenibilità finanziaria elaborati dall’intermediario finanziario in sede di erogazione.
Il Governo attuale ha parzialmente tamponato questa situazione con il D.L. n.48/2023 ma non vale forse la pena di mettere mano in maniera radicale ad una norma emanata nello scorso millennio?
FABI Sindacato Autonomo
Bancari Provincia di Genova
Lettera pubblicata su "IL SECOLO XIX" del 14 agosto 2023 a pagina 26